L’ufficiale d’anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, i certificati concernenti la residenza o lo stato di famiglia.
L’interessato deve presentarsi presso lo sportello dell’Ufficio Anagrafe negli orari d’apertura al pubblico.
I certificati che contengono informazioni che non si modificano nel tempo non hanno scadenza; tutti gli altri hanno validità di sei mesi dal rilascio ma possono essere utilizzati anche dopo, apponendo in calce una dichiarazione sottoscritta dall’interessato che i dati riportati non sono variati.
A seguito della entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1° gennaio 2012 agli uffici comunali
è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni.
Pertanto, gli uffici comunali dello stato civile e di anagrafe possono rilasciare i certificati soltanto ad uso privato. Per altri usi è obbligo utilizzare l’autocertificazione.
MODELLI DI AUTOCERTIFICAZIONE
Non è nella facoltà del richiedente il certificato decidere se l'atto vada in bollo oppure in carta libera e neppure discrezione degli uffici che richiedono o rilasciano atti.
I certificati, quando richiesti all'ufficio anagrafe, devono essere rilasciati in bollo "sin dall'origine" (D.P.R. 642/72) per cui il bollo è la regola, mentre la "carta semplice" è l'eccezione, pena l'evasione del tributo di bollo.
Facendo l'autocertificazione, invece, non è dovuta l'imposta di bollo.I certificati anagrafici di norma sono rilasciati in bollo (€ 16,00) tranne nei
CASI DI ESENZIONE.Oltre al bollo devono essere versati i diritti di segreteria nella misura di:€ 0,26 per i certificati in carta libera e di € 0,52 per i certificati in bollo (per alcuni usi particolari è prevista anche l'esenzione dai diritti di segreteria).
Sono soggette al bollo anche le autentiche delle firme in calce alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, a meno che non siano previste specifiche esenzioni per l'uso al quale le dichiarazioni sono destinate.