Iscrizione anagrafica e variazione di indirizzo all'interno del Comune per cittadini italiani e stranieriInformazioni
Con l'art. 5 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5,entrato in vigore il 9 maggio2012 si ha una notevole velocizzazione dei tempi del procedimento di iscrizione e variazione anagrafica.
Il nuovo procedimento di registrazione delle dichiarazioni anagrafiche prevede che:
l'iscrizione anagrafica, o la registrazione del cambio indirizzo, venga effettuata entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione dell'istanza.
gli effetti giuridici delle dichiarazioni anagrafiche (e delle cancellazioni) decorrono dalla data della dichiarazione.
I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche non solo attraverso l'apposito sportello comunale, ma altresì per raccomandata, per fax e per via telematica, attraverso la compilazione di moduli che sono scaricabili al link in fondo a questa pagina.
a seguito dell'iscrizione anagrafica (o della registrazione del cambiamento di abitazione) il Comune provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione (o la registrazione) stessa e che, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione (o la registrazione) si intende confermata.
L'ufficio anagrafe comunica:
- che provvederà alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti, come previsto dalla legge;
Cosa serve
- Documento di identità del richiedente.
- Estremi relativi alla patente di guida (numero, categoria, data di rilascia ed autorità), alla targa dei veicoli, rimorchi, motocicli e contrassegni dei ciclomotori posseduti, di tutti coloro che cambiano indirizzo.
E' indispensabile conoscere l'esatto indirizzo: denominazione dell'area di circolazione, numero civico esterno e, se esistente, interno.
- Esatto numero civico dell'abitazione in cui ci si trasferisce.
QuandoIl termine per adempiere è di 20 giorni dalla data di trasferimento.
DoveI cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche non solo attraverso l'apposito sportello comunale, ma altresì per raccomandata, per fax e per via telematica.
Quest' ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Calta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
Si comunicano pertanto i recapiti necessari per inoltrare le dichiarazioni attraverso le modalità suddette:
Indirizzo: COMUNE DI GORNO (BG) Via della Credenza n. 8, 24020 Gorno (BG)
Email: anagrafe@comune.gorno.bg.it
PEC: protocollo.gorno@pec.it
Fax: 035 708019
Iscrizione nello schedario della popolazione temporanea
Il registro della popolazione temporanea è un particolare tipo di registro che permette, a chi non ha ancora deciso di stabilirsi definitivamente, di segnalare la propria situazione al Comune in cui ha fissato temporaneamente la propria dimora. La dimora temporanea è infatti la permanenza in un luogo, solo per un certo periodo di tempo, per motivi di studio, lavoro, salute o famiglia.
Questo tipo di richiesta serve per evitare che il Comune di effettiva residenza cancelli l'interessato dalla propria anagrafe durante il periodo di assenza. L'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea può essere richiesta da (articolo 32 del
Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n. 223):
Ø cittadini italiani residenti in altro Comune italiano che dimorino da almeno quattro mesi
Ø cittadini extracomunitari residenti all'estero o in altro Comune italiano che dimorino da almeno 4 mesi
Ø cittadini dell'Unione europea, residenti all'estero o in altro Comune italiano, che dimorino da almeno 3 mesi.
Quando la permanenza supera i 12 mesi, il cittadino non può essere più considerato temporaneo e deve quindi chiedere l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente.
L'iscrizione temporanea nel registro della popolazione non consente il rilascio di certificati: questi devono infatti essere richiesti al Comune di effettiva residenza. Può essere però rilasciata un’attestazione in cui si dichiara l’iscrizione in questo registro.
Può essere richiesta anche per altri eventuali componenti del proprio nucleo familiare.
Documento |
Link |
modulo richiesta cittadino italiano o extracomunitario |
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modulo richiesta cittadino comunitario |
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